Attuale
Ordinanza dell’USAV
Ordinanza dell’USAV (Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria) che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia
Modificazioni del 17 ottobre 2018
L'emendamento all’ordinanza dell’USAV ha provocato alcune incertezze e incomprensioni tra i cacciatori. Dopo aver consultato vari organi e interpretato il testo dell’ordinanza, informiamo su quanto segue:
- L’ordinanza riguarda principalmente l'importazione di cinghiali vivi (fatto che dovrebbe interessare molto meno i cacciatori);
- L’ordinanza disciplina inoltre l'importazione di prodotti animali, in particolare carne e prodotti a base di carne di cinghiale. L'importazione di prodotti animali è vietata dai paesi dell'Unione Europea (UE) indicati nella lista.
- L'importazione di prodotti animali dai paesi limitrofi Germania, Francia e Austria non è proibita. Questi stati non sono nella lista degli stati a rischio.
- L'importazione di prodotti animali dalla Repubblica Ceca e dall'Ungheria continua ad essere vietata. Questi paesi sono tuttora nella lista per divieto di importazione.
È importante che tutti i cacciatori e le cacciatrici si attengano alle norme sanitarie del governo federale e dell'amministrazione cantonale. L'introduzione della peste suina africana dopo la caccia in paesi con focolaio epidemico può avvenire direttamente tramite vestiti, scarpe, armi o persino veicoli. È quindi urgente prestare attenzione affinché, dopo la caccia nelle rispettive aree, abiti, scarpe, armi e veicoli vengano adeguatamente puliti. Ci riferiamo qui esplicitamente al foglio informativo per i cacciatori relativo alla peste suina africana dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.
come pure ai siti seguenti:
Chiediamo ai cacciatori di prestare particolare attenzione a questi argomenti.